BANCHE - RAPPORTO CLIENTE onere probatorio

BANCHE - RAPPORTO CLIENTE onere probatorio

I giudici di legittimità (sentenza 7895\2020) hanno ribadito un principio giá espresso dalla Cassazione: il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione dell’indebito è tenuto ex art. 2697 c.c. a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, di guisa che il medesimo ha l’onere di documentare l’andamento del rapporto con la produzione di tutti gli estratti conto utili e necessari.
 

A supporto dei clienti  l’articolo 119 , IV comma, del TUB, prevede il diritto per il cliente di ottenere non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente le singole operazioni senza che sia necessaria alcuna particolare formalità o condizione.

Lo studio fornisce consulenza in materia.